Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», è sostituito dal seguente:

      «1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, a una persona singola o a una coppia di fatto aventi i requisiti di cui all'articolo 6, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno».

      2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento a una famiglia, a una persona singola o a una coppia di fatto aventi i requisiti di cui all'articolo 6 e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia».